ALLEGATO 26

 

     
 

Allegato n. 26 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H

(art. 134)

Codice comunicazioni elettroniche
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività
radioamatoriale

Capo I
ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE
Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1
Validità autorizzazione generale - Rinnovo
1. L’autorizzazione generale di classe A e di classe B per l’impianto e l’esercizio di stazione
di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio
all’ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per
territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante
presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione
di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti
autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al
competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub
allegati B e C al presente allegato.


Art. 2
Patente
1. E. recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione
di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione .Harmonized Amateur
Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ..
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1,
sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da
effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione
CEPT TR 61-02, in possesso della patente .HAREC., classe A o B, in occasione di loro
soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, e rilasciata a domanda la
corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare e
tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.


Art. 3
Esami
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il
conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di
cui al sub allegato D al presente allegato;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacita di trasmettere e
ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere
facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono
superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravita impedisce la partecipazione
alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono
chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La
commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento
degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame e rilasciato l’attestato di cui al sub
allegato E, al presente allegato.


Art. 4
Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore,
contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente
ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno,
accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di
norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.


Art. 5
Esoneri prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che
pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell’ingegneria dell’informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto
statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova
scritta di cui all'articolo 3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all’articolo 2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro
titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di
provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.


Art. 6
Nominativo
1. Il nominativo, di cui all’articolo 139 del Codice, e formato da uno o piu caratteri, di cui il
primo e I (nona lettera dell’alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 e assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del Codice.


Art. 7
Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono
presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all’ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.


Art. 8
Tirocinio
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del
codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima
di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare
sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale e
responsabile del corretto uso della stazione.


Art. 9
Ascolto
1. I soggetti di cui all’articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato
dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di
cui al sub allegato F al presente allegato, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione
di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato
conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto -SWL (Short Wave
Listener) e formata da: .lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza.


Art. 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1. L’autorizzazione generale di cui all’articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui
all’articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a
mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato,
dell'autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale
concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l’eventualità di un provvedimento negativo,
comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di
ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle
frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di
radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione,
previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio di stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto
indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono
tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e,
all’occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi
ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non e consentita l’emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli
intervalli di tempo in cui e presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi
automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell’ultimo segnale.
7. L’utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E. consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande
di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono
effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta
giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessita
di presentare nuova dichiarazione.


Sezione II
Norme tecniche
Art. 11
Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.


Art. 12
Norme d'esercizio
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformita delle norme
legislative e regolamentari vigenti e con l.osservanza delle prescrizioni contenute nel
Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E. vietato l.uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare,
salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta
responsabilita del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla
quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od
estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano
notificato la loro opposizione.
4. E. consentita l.interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di
comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle
finalita proprie dell.attivita di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio
chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate
esclusivamente con l.impiego di codici internazionalmente riconosciuti; e ammesso
l.impiego del codice .Q. e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All.inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonche ad intervalli di dieci minuti nel corso di
esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni
numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E. vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonche impiegare segnali che
possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E. vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere;
e comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l.esistenza dei messaggi
intercettati e involontariamente captati.


Art. 13
Trasferimento di stazione
1. Nell.ambito del territorio nazionale e consentito l.esercizio temporaneo della stazione di
radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L.ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato
nell.autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare
dell.autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi
dell.articolo 139 del Codice.


Art. 14
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento
ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l.autorizzazione per l.impianto e l.esercizio di stazione di
radioamatore, di cui all.articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve
essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.


Art. 15
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti
potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe potenza media fornita alla
linea di alimentazione dell.antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza
della massima ampiezza dell.inviluppo di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W


Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate,
modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove
predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono
comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all.articolo 12.


Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui
all.articolo 209 del Codice nonche le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,
ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L.installazione dell.impianto d.antenna non deve provocare turbative e interferenze ad
altri impianti di radiocomunicazioni.


Capo II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
Validita dei documenti per l'fesercizio dell'attivita radioamatoriale
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell.articolo 125 del
Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell.articolo 107 del
Codice, con validita di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell.ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1°gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti,
abilitanti all.esercizio dell.attivita radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di
cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.


Art. 19
Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto
dell.articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell.articolo
135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di
rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1°dicembre 1990, previa domanda in bollo, puo essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.


Art. 20
Autorizzazioni generali speciali
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in
sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all.articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede
legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.