Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche l'esonero dalle prove di esame può essere concesso agli aspiranti in possesso dei titoli seguenti:


Esonero da tutte le prove sia teoriche che pratiche:


1) Certificato di radiotelegrafista per navi di classe 1ª, 2ª e speciale, rilasciato dal Ministero;
2) Diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo rilasciato da un Istituto Professionale di Stato.


Esonero dalla prova teorica:


1) Certificato generale di GMDSS, rilasciato dal Ministero;
3) Laurea in Ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
3) Diploma di Tecnico in elettronica o equipollente.


Ai sensi del I° Comma dell'art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, possono essere altresì esonerati dalla prova di esame coloro che per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati siano giudicati idonei dal Ministero delle Comunicazioni.

In seguito all'eliminazione dell'esame pratico di trasmissione e ricezione telegrafica anche i possessori dei titoli di studio indicati nel secondo elenco hanno diritto a ricevere la patente senza dover sostenere alcun esame.