normativa RADIOAMATORI

 
 

MINISTERO DELLE TELECOMUNICAZIONI 

 
 

DECRETA

 

 

 

 
 

CAPO I
ATTIVITA' RADIOAMATORIALE
Sezione 1^
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
(Validità autorizzazione generale - Rinnovo)
1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al presente decreto.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente decreto.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella
dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle
corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.

Articolo 2
(Patente)
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al
comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del dPR n.1214/1966.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la
raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il
titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
b) n 2 fotografie formato tessera.
 
Articolo 3
(Esami)

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui all'allegato D al presente decreto;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di
trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B;
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli art.5, 6, e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato
deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la
partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente
ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui allegato E.

Articolo 4
(Domande ammissione esami)
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di
operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.
 
Articolo 5
(Esoneri prove di esami)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del dPR n.
1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.


2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti
titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o
equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'art.2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

Articolo 6
(Nominativo)
1. Il nominativo, di cui all'art. 37 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato :
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli artt.41 e 42 del dPRn.447/2001.
 
 Articolo 7
(Acquisizione nominativo)
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata
debbono presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni - direzione generale concessioni e autorizzazioni ;
b) per la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni,
competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla
ricezione della relativa domanda.

Articolo 8
(Tirocinio)
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi
nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una
potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di
radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.

Articolo 9
(Ascolto)

1. I soggetti di cui all'art. 43 del dPR n. 447/2001, che intendono ottenere un
attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme
all'allegato F, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da
apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui all'allegato G.

2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (short
wave listener ) è formata da : "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della
provincia di appartenenza".

Articolo 10
(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate)
1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando il disposto di
cui all'art. 41 del dPR n..447/2001, costituisce requisito per il conseguimento senza
oneri, a mezzo della dichiarazione di cui all'allegato H, dell'autorizzazione generale per
l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori
del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).

3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono
operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al
servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di
emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (ITU).

4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni
ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il
soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte dell'allegato D, sono tenuti al
controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e,
all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di
disturbi ai servizi di telecomunicazione.

5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua
della portante radio.

6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente
agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi
automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale .

7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.

8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.

9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.

10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su
bande di frequenze e bande di emissione diverse.

11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si
intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle
comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.

Sezione 2^
(NORME TECNICHE)

Articolo 11
(Bande di frequenza)
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Articolo 12
(Norme d'esercizio)

1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle
norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute
nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal
titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la
diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore
italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni
estere abbiano notificato la loro opposizione.

4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti
pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento
delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.

5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in
linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono
essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti;è ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.

6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel
corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di
trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere
contenuto in ogni pacchetto.

7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare
segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a
ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

Articolo 13
(Trasferimento di stazione)

1. Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito l'esercizio temporaneo della
stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza
comunicazione alcuna.

2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello
indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al
competente ispettorato territoriale.

3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare
dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art.
37 del dPR n. 447/2001.

Articolo 14
(Controllo sulle stazioni)

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni
momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o
dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore, di cui all'art.34 del dPR 5 ottobre 2001, n. 447 deve
accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero
delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.

Articolo 15
(Limiti di potenza)

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con
le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:
- classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
- classe B, fisso o mobile/portatile 10 W.

Articolo 16
(Requisiti delle apparecchiature)

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore
acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti
dalla normativa internazionale di settore.

2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove
predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono
comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 12.

Articolo 17
(Installazione di antenne)

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di
cui all'art. 397 del dPR 29 marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti norme di carattere
tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
 
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18
(Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale)

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto
dell'art.15, comma 3, del dPR 447/2001 in autorizzazioni generali, acquisiscono il
valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con
validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;

b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.

2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui
documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui
al comma 1.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la
dichiarazione di cui al modello allegato A1.

Articolo 19
(Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni
generali per effetto dell'art.15, comma 1 del dPR 447/2001, e per le autorizzazioni
generali di classe A e di classe B individuate nell'art. 34, comma 1, del menzionato
decreto presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR61-01 , di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

Articolo 20
(Autorizzazioni generali speciali)

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'art. 42,
comma 1, lett. d) del d.P.R. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.