REGOLAMENTO  "ARI RADIO CLUB"

 
(approvato dal C.D. dell’ARI il 26 gennaio 1980)
 

    S W L     
 

Short   Wave   Listeners

 
  (ascoltatore delle onde corte)  
         
 

Art. 1

L’A.R.I. Club SWL, istituito con delibera del Consiglio Direttivo in data 15 aprile 1978, per il conseguimento degli scopi sociali di cui all’art. 3 – comma b - dello Statuto, viene denominato “A.R.I. Radio Club”, fermo restando il fine statutario di “raggruppare ed assistere i titolari di stazioni di ascolto e tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici e ad attività collaterali”.

Art. 2

Scopo dell’A.R.I. Radio Club è quello di favorire l’avvicinamento al Servizio di Radioamatore da parte di tutti coloro che si interessano di radioascolto, di trasmissione, di radiotecnica, di elettronica in generale. Il Club si propone altresì di fornire ai suoi soci assistenza e consulenza per facilitare loro l’apprendimento delle nozioni tecniche in materia ed anche al fine dell’eventuale conseguimento della patente e della licenza di radioamatore.

Art. 3

Possono essere ammesse a far parte dell’ARI Radio Club le persone di ineccepibile moralità che ne facciano domanda mediante l’apposita scheda da inviare alla Segreteria Generale dell’ARI.

Le domande non respinte entro 60  giorni si intendono accettate per l’anno in corso. Per gli anni successivi, l’accettazione della quota sociale di rinnovo avrà valore di conferma per l’appartenenza al Club.

Art. 4

Gli appartenenti all’ARI Radio Club riceveranno, come convalida della loro adesione, un apposito tesserino, oltre ad eventuale materiale informativo. I soci del Club hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni e riunioni indette sia in sede nazionale che in sede locale, esclusion fatta per le riunioni e le Assemblee riservate, per legge o per Statuto, ai soli Soci dell’ARI.

Essi riceveranno gratuitamente l’Organo Ufficiale dell’ARI ed eventuali altre pubblicazioni realizzate per i Soci, nonché il Notiziario della Sezione di competenza; avranno inoltre diritto a fruire del servizio QSL, della consulenza legale dell’ARI per i problemi connessi all’attività radiantistica in genere, dell’assicurazione sulle relative antenne di proprietà, e delle particolari condizioni praticate ai Soci dell’ARI per le altre pubblicazioni dalla stessa edite o patrocinate, nonché degli altri eventuali servizi che il Consiglio Direttivo deliberi di estendere al Club.

Art. 5

Gli aderenti al Club sono tenuti a versare una quota annuale che verrà stabilita, entro il 31 ottobre per l’anno successivo, dal Consiglio Direttivo dell’ARI, sentito il Comitato di Coordinamento del Club.

Art. 6

L’attività del Club verrà coordinata da un Comitato presieduto da uno dei componenti il Consiglio Direttivo dell’ARI appositamente designato. Faranno parte del Comitato, oltre al Manager SWL dell’ARI, altri membri (in numero massimo di 5) pure nominati dal Consiglio Direttivo in rappresentanza delle varie branche di attività del Club e delle diverse specializzazioni. Il Comitato resterà in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo dell’ARI.

Art. 7

Le iniziative del Club che esulino dalla normale amministrazione dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’ARI; non potranno essere approvate quelle iniziative che non siano chiaramente dirette al raggiungimento degli scopi enunciati nel presente regolamento.

Art. 8

Il Comitato di Coordinamento, di cui ai precedenti articoli, avrà anche il compito di concedere il nulla osta per l’accettazione delle domande di adesione giunte alla Segreteria Generale.

Art. 9

I titolari di licenza di radioamatore che faranno domanda di ammissione all’ARI, durante il periodo di istruttoria della pratica, saranno automaticamente considerati Soci dell’ARI Radio Club, e godranno, immediatamente, di tutti i diritti conseguenti.

Art. 10

I Comitati Regionali e le Sezioni dell’ARI adotteranno localmente le soluzioni più opportune, per raggiungere il maggior sviluppo dell’ARI Radio Club nelle rispettive Sedi.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si provvederà con apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’ARI sentito il Comitato di Coordinamento del Club. 

 

Bibliografia: Rado Rivista - ARI Milano