LIBERA  CIRCOLAZIONE  DELLE  APPARECCHIATURE  RADIO

 

Dal 23 marzo 2000 Libera circolazione di

apparecchiature portatili e veicolari


 


Come ricorda e fa osservare Mimmo Martinucci IN3WWW su Radioforum, la Gazzetta Ufficiale n° 5 del 7 Gennaio 1991 riporta il D.M. 1°dicembre 1990; il D.M. in questione, relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, sancisce che ai radioamatori dei Paesi CEPT viene consentito l'uso, in Italia, delle apparecchiature ricetrasmittenti, con libertà di trasferimento (alberghi, roulottes, campers, campings), purché non operanti con mezzo mobile in movimento su frequenze inferiori ai 144 MHz. Infatti, l'art. 5 del citato D.M. recita testualmente: "I cittadini stranieri in possesso della licenza di radioamatore CEPT, sono autorizzati, per la durata dei loro soggiorni temporanei, all'uso della stazione di radioamatore su mezzo mobile, escluso quello aereo. Non è consentita l'utilizzazione della stazione su mezzo mobile in movimento, operante sulle frequenze inferiori a 144 MHz".

Questa limitazione era necessaria perché l'Italia non aveva recepito la normativa comunitaria che prevedeva la completa mobilità ed uso delle apparecchiature radio sia portatili che veicolari.

A seguito della nota n. DGCA/1/6/AC del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, protocollata col n. 0033663 del 17.10.96, ai Radioamatori Italiani è stato consentito l'utilizzo della porzione di frequenza compresa tra 50 e 51 MHz. Nella ministeriale citata si fa riferimento ad una circolare del 16.10.96 che, nell'ampliare la gamma di frequenza concessaci e nel consentirne l'uso anche ai titolari di licenza speciale ribadisce le norme già impartite con la "vecchia" circolare n. 11422 del 6.3.90 che permise agli OM italiani l'accesso in banda 6 metri.

Con ciò detto appare chiaro che la precedente dizione "operante su frequenze inferiori ai 144 MHz" va intesa come "operante su frequenze inferiori ai 50 MHz".

Con il D.P.R. 27 gennaio 2000, n°64, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 69 del 23 marzo 2000, pag. 6, lo Stato italiano recepisce la Direttiva Comunitaria (ERC Decision of 1 st December 1995 on the free circulation of radio equipment in CEPT member countries - ERC/DEC/(95)01), riguardante la detenzione e l'uso, nei Paesi della CEPT, delle apparecchiature radio ricetrasmittenti, siano essi portatili che veicolari, non solo per i radioamatori, ma anche per gli altri servizi autorizzati. Non pare ci siano dubbi sul fatto che la Direttiva sia rivolta a tutti gli Stati membri (Italia inclusa) e si riferisca a tutti i cittadini degli Stati membri (cittadini italiani inclusi).

Ribadisce IN3WWW che "Ci mancherebbe altro che l'interpretazione possa essere che solo i cittadini dei paesi aderenti alla CEPT, e solo nel periodo di visita o di transito in Italia, possano (...omissis...), ad eccezione di quelli residenti e dei cittadini italiani". Mimmo Martinucci ribadisce: "Chi scrive trasferirà la propria stazione HF, senza chiedere alcuna autorizzazione. Anzi, comunicherò all'Ispettorato competente, a solo titolo di conoscenza, che si avvarrà del Regolamento contenuto nel D.P.R. in questione, per il trasferimento senza la preventiva autorizzazione".

Il citato D.P.R. non pone limitazioni di potenza per i radioamatori. Questi, se italiani, debbono osservare le potenze delle rispettive licenze (sia in HF che in VHF e superiori !!!). Pertanto, se non sopravviene una modifica normativa successiva alla data del 23 marzo 2000 (e l'art. 3, comma 1, lo prevede), i radioamatori italiani possono andare in mobile, senza alcuna preventiva richiesta di autorizzazione, con apparati HF e frequenze superiori, rispettando unicamente la massima potenza consentita dalla propria licenza.

Per i cittadini dei paesi CEPT, valgono le potenze delle Classi di Licenza CEPT (300 W per la 1° classe e 10 W per la seconda classe).

La normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64.

Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
omissis
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
omissis
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari

I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o ricetrasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:
utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;
approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
c) conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
Art. 2.

I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:

detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale;
omissis
Art. 3.

Elenco delle apparecchiature e comunicazioni

L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2000

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9


Qui di seguito il testo integrale

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.69 del 23-3-2000
Sommario
LEGGI E ALTRI ATTI NORMATIVI
omissis


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000, n.64

Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio. Pag. 6
omissis
Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le successive modificazioni ed in particolare quelle di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato attuazione alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le direttive 88/301/CEE e 90/388= /CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;
Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 = marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, con il quale e' stato adottato il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1o dicembre 1995 sulla libera circolazione delle apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPT, con particolare riferimento alle apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per sistema EUT ELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa alla libera circolazione, all'uso ed alle licenze delle stazioni mobili terrestri peri servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili DCS 1800;
Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle apparecchiature terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche noto come INMARSAT Mini-M), EM S-PRODAT ed EMS-MSSAT;
Considerata l'opportunità di favorire la mobilità dei cittadini e, quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari non solo su scala nazionale, ma anche su scala europea e mondiale così come sancito nella suddetta decisione 710/97/CE, e di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla base delle citate decisioni CEPT;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari

I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:
utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;
approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:
detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale;
detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente comma, se il relativo impiego e' consentito dal Paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.
Art. 2.

Interferenze dannose ed integrità della rete

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.
In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata.
In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.
A salvaguardia dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.
Art. 3.

Elenco delle apparecchiature e comunicazioni

L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. br> Dato a Roma, addì 27 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto.
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9

 

 
         

 

Il Ministero delle Comunicazioni ha inviato agli Ispettorati Territoriali la seguente disposizione:

DGCA/1/6NC 0027577

DPR 27 gennaio 2000, n.64 - Libera circolazione degli apparati radio in ambito dei Paesi CEPT.

Per corrispondere ai numerosi quesiti posti da talune organizzazioni radioamatoriali riguardanti la corretta interpretazione da dare all'art. 1 del DPR in oggetto indicato si comunica che per effetto dello stesso provvedimento normativo viene meno la disposizione che limita la libera circolazione degli apparati radioelettrici amatoriali a quelli con potenza fino a 10 W. Pertanto si è dell'avviso che, nelle more dell'emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e autorizzazioni generali per i servizi di TLC, la circolazione delle stazioni radioamatoriali, in Italia, è applicabile senza alcuna formalità, nel senso che non necessitano più la peventiva richiesta e la conseguente autorizzazione da parte del competente Ispettorato Territoriale per lo spostamento della stazione radioamatoriale dalla località indicata in licenza a quella dove, temporaneamente, si intende effetturare traffico. Sarà cura di codesti Ispettorati portare a conoscenza dei coesistenti organi di specialità della Polizia di Stato addetta ai controllo e alla tutela dei servizi di TLC la pesente disposizione.

Il Direttore Generale (Dott.ssa Aria Laura)

Roma 29.9.2000